Se il datore di lavoro ha dubbi sulla fedeltà e/o diligenza del proprio dipendente può avvalersi della prestazione di un investigatore privato che, anche con l’utilizzo di mezzi occulti, potrà fornirne le prove della eventuale infedeltà.
I poteri riconosciuti in capo all'imprenditore (leggi: datore di lavoro) sono sostanzialmente tre: potere direttivo, di controllo e disciplinare.
In particolare, il controllo è l’attività mediante la quale questi può verificare l’esatto adempimento da parte del dipendente degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro come:
- l’uso della diligenza;
- l’osservanza delle disposizioni impartitegli;
- l’obbligo di fedeltà nella duplice veste di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza;
- il rispetto del patrimonio aziendale, ecc...
Tuttavia, tale potere incontra diversi limiti, tutti finalizzati ad evitare che con tale attività l’imprenditore non leda la dignità e/o la riservatezza del lavoratore (pensiamo ai controlli sulla e-mail o sul computer d’ufficio).
Tale potere di controllo da paret dell’imprenditore, derivante dagli artt. 2086 (3) e 2104 c.c., può essere svolto anche da soggetti terzi esterni all'organizzazione aziendale. Tra questi, vi rientrano gli investigatori privati, i quali possono controllare anche in modo occulto i dipendenti dell’imprenditore.